CentroCasaTriggiano

  • Stampa
Certificato energetico, tutto quello che c'è da sapere


Esempio di certificato energeticoCHE COS'E'. Il certificato energetico è un documento che indica il consumo dell'immobile mediante una lettera. La legge prevede una scala che va dalla A, la meno energivora, alla G, la più sprecona. Questo valore di sintesi tiene conto soltanto dei consumi per il riscaldamento invernale e, per il momento, non considera i consumi per la produzione di acqua calda, il condizionamento e l'illuminazione. Con successivi atti integrativi il legislatore dovrà procedere all’estensione della certificazione a tutti i consumi energetici relativi all’edifici.

A CHE SERVE. Il certificato consente al singolo di conoscere la qualità di un'abitazione e di quantificare gli interventi per renderla meno energivora. E' richiesto anche per accedere alle detrazioni fiscali del 55% delle spese sostenute per risparmiare energia in casa (cambiando finestre, caldaia, pannelli solari ecc.).

QUANTO DURA. Il certificato ha durata decennale e va rivisto in caso di interventi che modifichino il fabbisogno energetico dell'abitazione.

CHI LO DEVE FARE. I costruttori edili e dal primo luglio 2009 anche i singoli cittadini che vendono l'abitazione. La violazione dell'obbligo di presentazione del certificato da parte dei costruttori è sanzionata con un'ammenda da 5mila a 30mila euro. Il singolo cittadino, invece, non è sanzionabile.

CHI LO RILASCIA. La legge indica come possibili certificatori: gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia; i tecnici abilitati (geometri, architetti, ingegneri, periti agrari, purchè iscritti in un albo); gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili; le società di servizi energetici (ESCO). Nell'attuale fase transitoria, in attesa delle linee guida attese da quattro anni, il certificato energetico può essere sostituito da un attestato di qualificazione energetica, che può essere rilasciato anche da un professionista non estraneo alla proprietà dell’immobile o coinvolto nelle fasi di progettazione o di realizzazione dell’edificio (progettista o direttore dei lavori). Infine, le Regioni che hanno legiferato in materia hanno fissato un sistema di accreditamento dei professionisti abilitati.

QUANTO COSTA. La parcella è molto variabile e dipende dalle caratteristiche dell'immobile, dalla città e dal professionista cui ci si rivolge.

GLI OBBLIGI DI LEGGE. Il decreto legislativo 192/05 e il successivo D.Lgs. 311/06 hanno imposto l’obbligo della certifi cazione energetica per le nuove costruzioni e per i grossi interventi di ristrutturazione, incaricando il notaio di accertare l'esistenza del documento, senza il quale l'atto di vendita è nullo. Un progetto ambizioso, ma ridimensionato dal governo attuale, che l'anno scorso con il decreto legge 112/08 (poi convertito nella legge 133/08) ha cancellato la nullità dei contratti non accompagnati dal certificato energetico. Lasciando però intatto l'obbligo di redigerlo e consegnarlo all'acquirente. L’acquirente, pertanto, può pretendere di conoscere i consumi della casa non solo al momento della stipula del contratto ma preventivamente, affinché possa deciderne l’acquisto o anche in funzione delle spese di gestione a cui andrà incontro.

Per il momento i limiti imposti dalla legge riguardano solo i consumi per il riscaldamento invernale, anche se sono già disponibili ed operanti schemi di certificazione volontaria per la valutazione di tutti i consumi energetici (produzione di acqua calda per usi sanitari, climatizzazione estiva e ventilazione degli ambienti e illuminazione). Il 3 luglio 2009 il ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola ha firmato il decreto attuativo sulla certificazione energetica degli edifici. E' il secondo dei tre decreti attuativi dei D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/2006. Segue, infatti, il DPR n. 59 del 2 aprile 2009 che ha stabilito i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le attività di ristrutturazione di quelli esistenti. Il decreto appena approvato contiene, invece, le linee guida nazionali per la certificazione energetica e definisce gli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni. Manca ancora all'appello il terzo decreto attuativo (atteso nelle prossime settimane), che stabilirà il regolamento per i certificatori, i professionisti che potranno rilasciare le certificazioni energetiche.

I BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE. Sebbene ridimensionata nella sua portata sanzionatoria, dal primo luglio scorso la legge del 2005 comincia a produrre almeno un beneficio: far conoscere a chi compra casa l'esistenza del certificato energetico. Ogni notaio alle prese con una compravendita, infatti, deve informare le parti dell'obbligo di allegare agli atti il certificato. Ma c'è una scappatoia: l'obbligo è derogabile se le parti sono d'accordo. Probabilmente nella maggior parte dei casi avverrà così. Ma è davvero un peccato non cogliere l'opportunità di sapere quanto consuma la casa che si sta per comprare. Una casa in classe A potrà essere più costosa (ma non necessariamente) ma di sicuro sarà ben isolata, senza dispersioni e perciò meno dispendiosa in termini di bollette energetiche. Inoltre, il suo valore di mercato sarà più alto. Comprare una casa di classe G significa pagare un po' di meno al momento dell'acquisto, ma di più nel lungo termine sul piano dei consumi.

"Si tratta di aiutare i cittadini italiani -spiega Pieraldo Isolani di Adiconsum- ad avere una coscienza nei confronti della qualità non solo delle abitazioni di nuova costruzione, ma soprattutto del patrimonio edilizio esistente. I vantaggi di una ristrutturazione più consapevole delle vecchie abitazioni sono molteplici; non solo meno costi dal punto di vista dei consumi, ma anche una minore spesa per ciò che riguarda i lavori di manutenzione.” Proprio per conoscere in maniera più approfondita come funziona la certificazione l'Adiconsum ha pubblicato una guida.


D.L. 13 Maggio 2011 N° 70, in vigore dal 14 Maggio 2011 (Ediliza convenzionata)
Affrancazione dei vincoli riguardanti il prezzo massimo di rivendita previsti da convenzioni urbanistiche

Si rimanda al testo integrale del Notaio Dott. Gaetano Petrelli